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Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero deve iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati).

Tutti i certificati di Stato Civile emessi dalle Autorità turche dovranno essere presentati in formato cartaceo in originale al fine dell’invio da parte dei Consolati ai Comuni competenti.

L’Italia e la Turchia aderiscono entrambe alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, pertanto i certificati nel formato plurilingue e in particolare i Formul A, B e C non devono essere né tradotti in italiano né apostillati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Consolato Generale d’Italia a Istanbul all’indirizzo: canccons.istanbul@esteri.it

 

NASCITA DEL FIGLIO DI UN CITTADINO ITALIANO IN TURCHIA

 

Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.

La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.

Per approfondimenti, si rimanda a Cittadinanza.

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L’Ufficio consolare dovrà pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.

A seguito della conversione del Decreto Legge n.36/2025 nella Legge 23/05/2025 n. 74, il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • Il minore non ha né può avere un’altra cittadinanza. 

Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applica questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).

Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza. 

 

  • Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio/a.

Se il genitore è cittadino italiano per nascita, il momento a partire dal quale è possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia è quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).

Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (cioè dal giorno successivo alla prestazione del giuramento).

Importante: Non rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

 

  • Il minore è in possesso di un’altra cittadinanzae un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore non deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana

Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare l’Ufficio consolare all’indirizzo canccons.istanbul@esteri.it .

 

  • Acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE

Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.

Se il minore non rientra in una delle categorie sopra esposte (CASO 1, CASO 2, CASO 3) non è “automaticamente italiano”. I figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) potrebbero però soddisfare i requisiti relativi all’acquisto di cittadinanza per beneficio di legge (Art. 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025). Si rimanda alla pagina CITTADINANZA” per maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” in favore di minori, si rimanda a: Cittadinanza per beneficio di legge (art.4) – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure contattare l’Ufficio consolare all’indirizzo canccons.istanbul@esteri.it .

 

REQUISITI E MODALITA’ PER LA REGISTRAZIONE

Per effettuare la comunicazione di una nascita, è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio Consolare inviando una mail a canccons.istanbul@esteri.it . In occasione dell’appuntamento occorre presentare i seguenti documenti:

  • atto di nascita plurilingue (Formulario A), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, art. 8, di cui è firmataria anche la Turchia – come specificato sul retro del modulo plurilingue rilasciato dalle Autorità turche – gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente;
  • documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

A seguito della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’atto di nascita dovrà essere accompagnato da una prova della comune volontà dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.

La comune volontà dei genitori può essere espressa dinanzi alle autorità di Stato Civile locale e deve essere, in tal caso, riportata nell’atto di nascita o in un documento allegato. Laddove tale volontà non sia stata espressa dinanzi alle autorità locali, si fa salva la possibilità per i genitori (entrambi di cittadinanza italiana) di manifestare la volontà comune presso gli Uffici consolari competenti contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita firmato dalle autorità turche.

 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER LA REGISTRAZIONE

Per effettuare la comunicazione di una nascita, è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio Consolare inviando una mail a canccons.istanbul@esteri.it . In occasione dell’appuntamento occorre presentare i seguenti documenti:

  • atto di nascita plurilingue (Formulario A), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, art. 8, di cui è firmataria anche la Turchia – come specificato sul retro del modulo plurilingue rilasciato dalle Autorità turche – gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente;
  • documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

A seguito della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’atto di nascita dovrà essere accompagnato da una prova della comune volontà dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.

La comune volontà dei genitori può essere espressa dinanzi alle autorità di Stato Civile locale e deve essere, in tal caso, riportata nell’atto di nascita o in un documento allegato. Laddove tale volontà non sia stata espressa dinanzi alle autorità locali, si fa salva la possibilità per i genitori (entrambi di cittadinanza italiana) di manifestare la volontà comune presso gli Uffici consolari competenti contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita firmato dalle autorità turche.

 

 

REGISTRAZIONE IN ITALIA DEL DECESSO DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN TURCHIA

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • Atto di morte in formato plurilingue, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile turco in conformità alla Convenzione di Vienna del 1976 (formulario C);
  • Documentazione relativa alla cittadinanza italiana del defunto (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).


MATRIMONIO DI UN CITTADINO ITALIANO CELEBRATO IN TURCHIA

L’Ufficio di Stato civile assiste i cittadini residenti anche nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Trasmissione della documentazione attestante il matrimonio celebrato in Turchia al Comune competente per la trascrizione (necessaria affinché il matrimonio abbia valore in Italia): Formul B (non necessita di traduzione in italiano, né di apostille);
  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare: in Turchia è possibile celebrarlo solo tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino di uno Stato terzo (non turco).

Per quanto concerne le pubblicazioni, è stato abrogato l’obbligo dell’effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino quando tale matrimonio viene celebrato all’estero dalle autorità locali (abrogazione art. 115 co. 2 del Codice Civile, disposto dall’art. 110 DPR 396/2000). Se invece un cittadino italiano, residente in Turchia, desidera celebrare il matrimonio in Italia, dovrà richiedere le pubblicazioni al Consolato.

Nel caso di matrimonio contratto di fronte alle Autorità turche da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino turco, sarà necessario presentare alle Autorità locali la seguente documentazione (2009/kopr/97078, Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia):

  • Passaporto (per i cittadini italiani);
  • 4 fotografie formato tessera (scattate negli ultimi 6 mesi, a colori, frontali);
  • Certificato attestante la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio del cittadino italiano, in base alle leggi vigenti in Italia (si veda sotto “Richiesta certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio”);
  • Carta d’identità (per i cittadini turchi);
  • Copia conforme con fotografia della carta d’identità (per i cittadini turchi);
  • Estratto dati anagrafici (per i cittadini turchi);
  • Certificato medico di un ente sanitario pubblico o privato;
  • Estratto dell’atto di nascita su formulario plurilingue;
  • Nel caso in cui il cittadino italiano non parlasse la lingua turca, un traduttore giurato messo a disposizione durante la cerimonia.

Il certificato attestante la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato Generale ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare che intendano contrarre matrimonio nella Circoscrizione consolare sarà rilasciato in base al acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio redatta sul seguente modello: Richiesta certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio (N.B.: si prega di annotare sulla richiesta anche il nominativo dei propri genitori, richiesto dalle Autorità turche).

Il certificato può essere richiesto per posta o via e-mail all’indirizzo canccons.istanbul@esteri.it avendo cura di allegare copia di un valido documento d’identità italiano contenente la propria firma. Sarà necessario che venga poi prelevato personalmente per il pagamento dell’importo relativo alle percezioni consolari.

I Comuni turchi richiedono generalmente che il predetto documento disponga della vidimazione della Prefettura turca competente.

I cittadini italiani non qui residenti che intendano contrarre matrimonio con un cittadino straniero presso le Autorità turche, dovranno chiedere dal Comune italiano di residenza il certificato di capacità matrimoniale e l’estratto dell’atto di nascita entrambi su modello plurilingue internazionale.

Dopo aver celebrato il matrimonio con il cittadino turco o di altra nazionalità, i cittadini italiani devono richiedere al Comune turco il Formul B, atto di matrimonio in formato plurilingue, che possono far registrare direttamente in Italia presso il Comune di residenza, o tramite questo Consolato.

 

REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA IN TURCHIA

Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Il cittadino italiano divorziato in Turchia, per poter contrarre un nuovo matrimonio senza incorrere in Italia nel reato di bigamia, deve procedere al riconoscimento in Italia della relativa sentenza di divorzio. Gli Uffici consolari si occupano della ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata dal Tribunale stesso conforme all’originale), dotata di apostille dalla Prefettura turca competente;
  • la traduzione ufficiale della sentenza, dotata di apostille dalla Prefettura turca competente;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Si precisa infine che tale procedura semplificata si applica anche alle sentenze straniere anteriori al 31 dicembre 1996.