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Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero deve iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati).

Tutti i certificati di Stato Civile emessi dalle Autorità turche dovranno essere presentati in formato cartaceo in originale al fine dell’invio da parte dei Consolati ai Comuni competenti.

L’Italia e la Turchia aderiscono entrambe alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, pertanto i certificati nel formato plurilingue e in particolare i Formul A, B e C non devono essere né tradotti in italiano né apostillati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Consolato Generale d’Italia a Istanbul all’indirizzo: canccons.istanbul@esteri.it

 

NASCITA DEL FIGLIO DI UN CITTADINO ITALIANO IN TURCHIA

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei genitori con cittadinanza italiana sono cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia, presentandosi al Consolato con i seguenti documenti:

  • Atto di nascita in formato plurilingue, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile turco in conformità alla Convenzione di Vienna del 1976 (formulario A);
  • Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

 

REGISTRAZIONE IN ITALIA DEL DECESSO DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN TURCHIA

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • Atto di morte in formato plurilingue, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile turco in conformità alla Convenzione di Vienna del 1976 (formulario C);
  • Documentazione relativa alla cittadinanza italiana del defunto (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).


MATRIMONIO DI UN CITTADINO ITALIANO CELEBRATO IN TURCHIA

L’Ufficio di Stato civile assiste i cittadini residenti anche nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Trasmissione della documentazione attestante il matrimonio celebrato in Turchia al Comune competente per la trascrizione (necessaria affinché il matrimonio abbia valore in Italia): Formul B (non necessita di traduzione in italiano, né di apostille);
  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare: in Turchia è possibile celebrarlo solo tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino di uno Stato terzo (non turco).

Per quanto concerne le pubblicazioni, è stato abrogato l’obbligo dell’effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino quando tale matrimonio viene celebrato all’estero dalle autorità locali (abrogazione art. 115 co. 2 del Codice Civile, disposto dall’art. 110 DPR 396/2000). Se invece un cittadino italiano, residente in Turchia, desidera celebrare il matrimonio in Italia, dovrà richiedere le pubblicazioni al Consolato.

Nel caso di matrimonio contratto di fronte alle Autorità turche da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino turco, sarà necessario presentare alle Autorità locali la seguente documentazione (2009/kopr/97078, Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia):

  • Passaporto (per i cittadini italiani);
  • 4 fotografie formato tessera (scattate negli ultimi 6 mesi, a colori, frontali);
  • Certificato attestante la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio del cittadino italiano, in base alle leggi vigenti in Italia (si veda sotto “Richiesta certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio”);
  • Carta d’identità (per i cittadini turchi);
  • Copia conforme con fotografia della carta d’identità (per i cittadini turchi);
  • Estratto dati anagrafici (per i cittadini turchi);
  • Certificato medico di un ente sanitario pubblico o privato;
  • Estratto dell’atto di nascita su formulario plurilingue;
  • Nel caso in cui il cittadino italiano non parlasse la lingua turca, un traduttore giurato messo a disposizione durante la cerimonia.

Il certificato attestante la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato Generale ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare che intendano contrarre matrimonio nella Circoscrizione consolare sarà rilasciato in base al acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio redatta sul seguente modello: Richiesta certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio (N.B.: si prega di annotare sulla richiesta anche il nominativo dei propri genitori, richiesto dalle Autorità turche).

Il certificato può essere richiesto per posta o via fax avendo cura di allegare copia di un valido documento d’identità italiano contenente la propria firma. Sarà necessario che venga poi prelevato personalmente per il pagamento dell’importo relativo alle percezioni consolari.

I Comuni turchi richiedono generalmente che il predetto documento disponga della vidimazione della Prefettura turca competente.

I cittadini italiani non qui residenti che intendano contrarre matrimonio con un cittadino straniero presso le Autorità turche, dovranno chiedere dal Comune italiano di residenza il certificato di capacità matrimoniale e l’estratto dell’atto di nascita entrambi su modello plurilingue internazionale.

Dopo aver celebrato il matrimonio con il cittadino turco o di altra nazionalità, i cittadini italiani devono richiedere al Comune turco il Formul B, atto di matrimonio in formato plurilingue, che possono far registrare direttamente in Italia presso il Comune di residenza, o tramite questo Consolato.

 

REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA IN TURCHIA

Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Il cittadino italiano divorziato in Turchia, per poter contrarre un nuovo matrimonio senza incorrere in Italia nel reato di bigamia, deve procedere al riconoscimento in Italia della relativa sentenza di divorzio. Gli Uffici consolari si occupano della ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata dal Tribunale stesso conforme all’originale), dotata di apostille dalla Prefettura turca competente;
  • la traduzione ufficiale della sentenza, dotata di apostille dalla Prefettura turca competente;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Si precisa infine che tale procedura semplificata si applica anche alle sentenze straniere anteriori al 31 dicembre 1996.