RINNOVO DELLA PATENTE
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopodiché la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
A tale scopo i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE nella nostra circoscrizione consolare devono:
- richiedere a uno dei medici di fiducia dell’Ufficio consolare un certificato medico che verifichi la sussistenza dei requisiti psico-fisici di legge. Il costo del certificato è a carico dell’interessato;
- presentarsi previo appuntamento tramite il portale Prenotami presso la Cancelleria Consolare con il certificato medico, la patente scaduta (da non oltre cinque anni) e due fototessere recenti.
Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria. La patente di guida deve essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.