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CONVERSIONE DELLA PATENTE PER I CONNAZIONALI RESIDENTI IN TURCHIA

CONVERSIONE DELLA PATENTE PER I CONNAZIONALI RESIDENTI IN TURCHIA

Gli Uffici turchi competenti sono le Direzioni provinciali e distrettuali di anagrafe (İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü).

I documenti richiesti sono:

  • Originale della patente da convertire. La patente verrà ritirata al momento della consegna della nuova patente;
  • Fotocopia della patente da convertire;
  • Traduzione della patente autenticata dal notaio o dall’Ufficio consolare;
  • Documento di riconoscimento;
  • Certificato medico per la patente di guida, anche attestante il gruppo sanguigno;
  • Ricevuta dei pagamenti necessari effettuati presso le banche convenzionate oppure presso gli uffici delle tasse (imposta per la patente, costo stampato a valore e costo servizio);
  • 2 foto tessere (5×6 cm, a sfondo bianco, biometrico) o1 fotografia biometrica scattata secondo gli standard ICAO negli ultimi sei mesi;
  • Certificato di studi con traduzione autenticata dal notaio o dall’Ufficio consolare;
  • Un certificato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente in Turchia, da cui risultino, oltre ai dati fondamentali della patente, la data di conseguimento dell’abilitazione e se il documento da convertire deriva da conversione di altra patente estera, come previsto dall’art. 8 del menzionato Accordo. Per ottenere tale certificato, è necessario prenotarsi tramite il portale Prenotami, esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la propria patente italiana; è anche possibile anticiparne una scansione via e-mail all’indirizzo anagrafe.istanbul@esteri.it ed esibire l’originale al momento del ritiro del certificato.

L’Autorità turca può riservarsi di richiedere alle Autorità italiane informazioni ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente e i dati in essa riportati.

Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene ritirata e restituita alle Autorità italiane, che provvedono a revocarla secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).

Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, è possibile guidare in Italia con la patente straniera fino a un anno dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).