Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (Art. 587 Codice civile).
Il testamento può essere pubblico (dichiarazione orale di volontà del testatore resa al notaio o al funzionario consolare in presenza di due testimoni; il testamento viene redatto in forma scritta dal notaio o dal funzionario delegato alle funzioni notarili), segreto (viene consegnato in busta chiusa al notaio o funzionario consolare, il quale redige un verbale di ricevimento e lo custodisce nell’Ufficio), olografo (interamente scritto di pugno dal testatore, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque).
Al decesso del testatore, il Console provvede alla pubblicazione del testamento olografo o segreto e ne dà notizia all’Archivio notarile distrettuale competente per il luogo di residenza o di iscrizione AIRE del defunto, ai fini della successiva iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.
Principale normativa di riferimento: Legge 89/1913 artt. 61 e seg.; Codice civile artt. 587-623; Legge 307/1981.