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Procura

La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).

Le procure si dividono in due categorie:
procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale  può essere rilasciata esclusivamente sotto forma di atto pubblico, ossia formato e custodito dal notaio, riguarda tutti gli atti di amministrazione del rappresentato, e può essere rilasciata a tempo indeterminato, fino a revoca.
procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di uno specifico affare. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude. La procura speciale può essere rilasciata sia tramite atto pubblico che tramite scrittura privata con firma autenticata (v. oltre).

Principale normativa di riferimento: Codice civile, artt. 1387-1400; legge 89/1013 art. 51

Per appuntamenti: canccons.istanbul@esteri.it