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Atto pubblico

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico.

La donazione, come definita, è il “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, e non è perfetta (dunque è revocabile) fino a quando non viene accettata dal donatario, nello stesso atto o con separato atto pubblico, e l’accettazione non viene notificata al donante.   

Principale normativa di riferimento: art. 769 del Codice civile

La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè –nella maggioranza dei casi- adottano il regime di separazione dei beni.  Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, anche dopo la celebrazione del matrimonio e possono essere sempre liberamente modificate con il consenso di coloro che le hanno formate. Esse devono obbligatoriamente essere stipulate sotto forma di atto pubblico, a pena di nullità.

Principale normativa di riferimentoarticoli 162-166 del Codice civile.

Il riconoscimento è un atto con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona. La dichiarazione di riconoscimento è un atto irrevocabile e può essere alternativamente formalizzata nell’atto di nascita, in una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico, in un testamento (in questo caso produce effetti solo dopo la morte del testatore) o in una domanda presentata al Giudice Tutelare. Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato, neppure tramite testamento.

Principale normativa di riferimentoLegge 10 dicembre 2012 n. 219