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Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) – approfondimenti

APPROFONDIMENTI

L’AIRE

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi. Nello specifico, devono iscriversi all’AIRE:

· i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

· i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;

· i cittadini la cui residenza all’estero è stata giudizialmente dichiarata;

· i cittadini che acquisiscono la residenza all’estero continuando a risiedervi.

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE:

· le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;

· i lavoratori stagionali;

· i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;

· i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana; è anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

 

Come iscriversi all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’AIRE si può richiedere tramite il portale Fast It (Farnesina servizi telematici per Italiani all’estero), previa registrazione dell’utente nel sistema.

Il portale permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il form di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare/AIRE/Elettorale – Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero” tra i servizi disponibili.

Per portare a termine la procedura occorrono:

· documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi

· documentazione comprovante la residenza stabile e legale nella circoscrizione consolare (es. contratto di lavoro e permesso di soggiorno/lavoro per chi risiede per motivi di lavoro, certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, permesso di soggiorno e contratto d’affitto o di proprietà dell’abitazione, bollette di utenze residenziali intestate, ecc.)

· modulo di richiesta generato dal portale dopo l’inserimento dei dati. Occorre stamparlo, firmarlo e scansionarlo, e caricare poi la scansione sul portale.

I documenti devono essere in formato PDF e ogni file deve avere una dimensione massima di 1 MB.

È possibile iscriversi all’A.I.R.E. anche recandosi allo sportello del Consolato Generale con l’apposito modello debitamente compilato.

 

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (residenza, stato civile, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, cambio di nome).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

Se si è già iscritti all’AIRE, il portale Fast It consente di comunicare la variazione della residenza per sé ed i propri familiari selezionando “Anagrafe Consolare/AIRE/Elettorale – Comunicare la variazione della propria residenza” tra i servizi disponibili. Tale opzione è possibile sia se si cambia indirizzo rimanendo nella medesima circoscrizione consolare, sia se la nuova residenza si trova in una diversa circoscrizione consolare. Il modulo è disponibile qui.

 

Iscrizione all’A.I.R.E. di un minore

L’iscrizione in AIRE del minore italiano nato all’estero, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita.

L’iscrizione in AIRE del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta direttamente dall’Ufficiale d’Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provvederà ad informare l’Ufficio Consolare per l’aggiornamento dell’anagrafe consolare.

L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero. In questo ultimo caso (minori italiani o doppi cittadini conviventi con il solo genitore straniero), la richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò delegato dall’altro.

Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria italiana o locale.

 

Trasferimento all’A.I.R.E. di un altro Comune

Il cittadino residente all’Estero può trasferire la propria iscrizione Aire da un Comune italiano ad un altro Comune italiano diverso da quello attuale solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:

· quando ha membri del suo nucleo familiare (marito/moglie, figli, genitori – figli solo minorenni) residenti o iscritti all’Aire nel Comune in cui ci si vuole trasferire;

· a seguito della registrazione presso lo Stato civile del Comune in cui ci si vuole trasferire dell’atto di nascita avvenuto all’estero;

· per acquisizione della cittadinanza italiana.

 

Rientro definitivo in Italia

I cittadini iscritti all’A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente).

Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

· per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;

· per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

· per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;

· per perdita della cittadinanza italiana.