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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Anagrafe

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo di legge per i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per periodi superiori a 12 mesi ed è necessaria per poter ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. tramite Fast It, il portale online dedicato ai servizi consolari, oppure presentando l’apposito modello allo sportello del Consolato Generale.

Anche la variazione dei propri dati anagrafici può avvenire attraverso il portale.

In caso di rientro definitivo in Italia, sarà invece il nuovo Comune italiano di residenza a provvedere alla cancellazione dall’A.I.R.E.

Per maggiori informazioni:  canccons.istanbul@esteri.it

 

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